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Il recupero in denaro delle detrazioni per interventi edilizi

Fino al 2019, una persona fisica che ristrutturava il proprio appartamento aveva diritto al 50% di detrazione fiscale (cioè, una riduzione dell’IRPEF dovuta), da “spalmare” in 10 rate annuali nell’ambito della dichiarazione annuale dei redditi.

Ad esempio, se con una ristrutturazione dell’appartamento avesse speso 20.000 euro (IVA inclusa), avrebbe avuto diritto ad una riduzione dell’IRPEF dovuta annualmente pari a 1.000 euro all’anno per 10 anni (20.000 euro x 50% in 10 anni).

Qualora però tale soggetto non avesse avuto IRPEF dovuta perché magari era nel c.d. “regime forfettario” oppure perché la sua imposta annua era già assorbita da altre detrazioni per mutui, figli a carico, ecc., avrebbe irrimediabilmente perduto una o più delle rate annuali di detrazione nonostante la spesa sostenuta.

Invece, per le spese di ristrutturazione degli appartamenti sostenute da persone fisiche negli anni 2020 e 2021 c’è una importante novità in merito.

La nuova normativa consente, infatti, di trasformare in denaro contante la detrazione fiscale sopra menzionata, consentendo di recuperare in via immediata e sotto forma di liquidità una parte dell’investimento della ristrutturazione.

Analizziamo quelli che sono i contenuti della disposizione di legge per poi fare qualche esempio pratico al fine di comprendere meglio la portata dell’agevolazione.

La normativa del “Decreto Rilancio”

L’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede, in relazione ad una serie di interventi di riqualificazione edilizia di cui si dirà oltre, che se il soggetto ha sostenuto la spesa negli anni 2020 e/o 2021 può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

In buona sostanza, in luogo di sfruttare la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi, si può decidere di vendere lo “sconto fiscale” maturato sotto forma di detrazione ad un soggetto che sia interessato ad acquistarlo, il quale si ritroverà a sua volta ad avere la disponibilità di un vero e proprio credito fiscale da utilizzare sempre in 10 rate annuali.

Infatti, la detrazione fiscale – una volta ceduta – si trasforma in un credito fiscale con il quale l’acquirente del credito potrà pagare i suoi debiti tributari e/o previdenziali e/o assicurativi.

È evidente, quindi, che chi acquista la detrazione dovrà essere:

  • un soggetto che ha un costante e non trascurabile ammontare di debiti fiscali/contributivi da pagare, che potrà andare ad abbattere utilizzando in compensazione con questi ultimi il credito fiscale acquisito;
  • un soggetto che dispone della liquidità necessaria e della forza finanziaria per anticipare la detrazione al soggetto che ha ristrutturato il proprio appartamento (come detto, infatti, chi compra la detrazione e acquisisce il credito fiscale non può a sua volta utilizzarlo in un’unica soluzione ma deve obbligatoriamente “spalmarlo” in 10 anni).

I due punti precedenti spiegano il motivo per cui i soggetti maggiormente interessati ad acquisire la detrazione in questione sono gli istituti di credito.

La possibilità di cedere il credito per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 spetta in relazione alle seguenti tipologie di interventi edilizi:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, c. 1, lett. a) e b), d.p.r. n. 917/86);
  • interventi di riqualificazione energetica (articolo 14 D.L. n. 63/2013);
  • interventi antisismici (c.d. “sisma bonus”) (articolo 16, c. 1-bis – 1-septies, D.L. n. 63/2013);
  • interventi di recupero delle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate al 90%”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter D.L. n. 63/2013).

Affinché la detrazione si trasformi in credito d’imposta e venga trasferita alla parte acquirente, il soggetto che ha sostenuto la spesa – in proprio o delegando un commercialista – deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate – con un’apposita pratica telematica – una comunicazione con la quale identificherà:

  1. l’intervento effettuato;
  2. l’immobile sul quale è stato effettuato l’intervento;
  3. l’ammontare della detrazione maturata e trasferita (ma non il prezzo di vendita ottenuto in contropartita del trasferimento);
  4. il codice fiscale del soggetto al quale viene trasferita la detrazione.

In questo modo, l’acquirente della detrazione troverà il credito a sua disposizione nel proprio cassetto fiscale e l’Agenzia delle Entrate saprà che quello specifico credito è utilizzabile da parte di quest’ultimo soggetto.

Vediamo adesso qualche esempio numerico per migliorare la comprensione del meccanismo appena descritto.

Un esempio numerico di funzionamento della cessione del credito

Tizio ristruttura il proprio appartamento spendendo 30.000 euro (IVA inclusa).

A fronte della spesa sostenuta, Tizio matura un diritto alla detrazione fiscale del 50% della spesa, pari a 15.000 euro.

Laddove Tizio non intenda usufruire di tale detrazione in 10 rate annuali nella propria dichiarazione dei redditi potrà contattare l’istituto di credito XY, il quale gli proporrà di acquistare il credito al prezzo – si ipotizzi – di 12.000 euro (l’80% della detrazione maturata).

Tizio trasmette la pratica telematica all’Agenzia delle Entrate, dichiarando di cedere la detrazione di 15.000 euro all’istituto di credito XY, incassando – a fronte di tale cessione – l’importo di 12.000.

L’istituto di credito XY utilizzerà il credito di 15.000 euro in 10 anni (1.500 euro per ogni anno) mentre Tizio avrà trasformato il proprio sconto fiscale decennale in liquidità immediata, rinunciando ad una parte della detrazione a fronte del beneficio di aver ottenuto l’anticipo finanziario della detrazione maturata in un’unica soluzione.

A conti fatti, il costo effettivo sostenuto da Tizio per l’intervento di ristrutturazione del proprio appartamento non è stato pari a 30.000 euro ma a € 18.000 (calcolati come differenza tra i 30.000 euro spesi ed i 12.000 euro ottenuti dall’istituto di credito).

Si tratta, come si evince dall’esempio proposto, di un’operazione finanziaria, la cui valutazione di convenienza andrà operata caso per caso, in funzione della situazione fiscale complessiva del soggetto che sostiene la spesa di ristrutturazione nonché della proposta contrattuale ricevuta dall’istituto di credito in relazione al prezzo di vendita del credito fiscale.

 

A cura del Dott. Cristoforo Florio (Dottore Commercialista)

 

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Marzo 23, 2021

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